CODICE DEGLI APPALTI: le competenze di Project Manager richieste al RUP nel sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti – nuove opportunità di crescita professionale del personale e di riorganizzazione della pubblica amministrazione per “progetti”

Con la riforma del Codice degli Appalti, di cui al D.LGS. 50/2016 e così ceeome modificato dal correttivo D.LGS. 56/2017, si sono introdotti due importanti principi che, nelle intenzioni del legislatore, dovrebbero dare garanzia su tempi, costi e qualità nell’esecuzione dei contratti di lavori pubblici, di forniture e servizi per la pubblica amministrazione. Il concetto di esecuzione del contratto diventa centrale rispetto le diverse fasi rigorosamente disciplinate dal codice: programmazione, affidamento e verifica della regolare esecuzione. Merita quindi soffermarsi sullo specifico Titolo V dedicato alla esecuzione del contratto ed in modo particolare all’art. Art. 101. (Soggetti delle stazioni appaltanti) dove per la esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è prevista la direzione del responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell’esecuzione, si avvale del direttore dell’esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l’esecuzione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate. Come si può vedere al responsabile unico del procedimento viene assegnata la responsabilità di direzione dell’esecuzione del contratto, ovvero dell’opera, fornitura e servizi che controlla (verifica) rispetto ai livelli di qualità delle prestazioni definite. Ovvero concorre con la sua attività di controllo al raggiungimento dei vincoli temporali, di costo e qualità dell’opera, fornitura o servizio oggetto del contratto (obiettivi di progetto). Può anche avvalersi di un gruppo, che possiamo tranquillamente definire gruppo di progetto, a presidio delle singole attività di controllo dell’esecuzione: direzione lavori, assicurazione della sicurezza e della qualità e verifica della delle prestazioni rispetto a quelle definite dal contratto. Ciò con un ruolo di coordinamento e di verifica sul corretto operato rispetto le funzioni affidate ai propri collaboratori (per il raggiungimento degli obiettivi). Questa impostazione come si può facilmente evincere evoca quanto in letteratura viene comunemente riconosciuto come gestione di un progetto con precise metodologie sviluppatesi nel corso del tempo e ad oggi normate a livello internazionale dalla norma UNI ISO 21500:2013 “Guida alla gestione dei progetti” (project manager).
Per questo motivo si comprende come sia implicito che vengano richiesti al responsabile del procedimento, come ulteriori requisiti di professionalità, nella linea 3 dell’ANAC, una adeguata competenza di Project Manager, acquisita anche “attraverso la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management”. Ciò a partire dall’entrata in vigore dell’art. 38 del codice in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti il cui DPCM di attuazione è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dopo l’intervenuta intesa in conferenza unificata Stato e Regioni.
Il testo di DPCM ancora non in vigore evidenzia una mancanza di corrispondenza tra livelli di qualificazione della stazione Appaltante e differenti competenze di project management dei responsabili del procedimento interni alla stazione appaltante. Differenza che invece vengono fatte nel caso di laureati o diplomati tecnici e di laureati in materie giuridiche. Ciò non è irrilevante in quanto le competenze di project manager possono essere comprovate solo attraverso certificati:
• di prima parte – autocertificazione da parte dell’interessato;
• di seconda parte – quelle in cui un ordine professionale, un datore di lavoro, una associazione attesta che un proprio iscritto o dipendente possiede i requisiti richiesti. Rientrano in questa categoria: le certificazioni di project manager (ad esempio PMI®, ISIPM, PRINCE2®) e gli attestati di qualità dei servizi rilasciati da Associazioni Professionali (art.4 L.4/2013)
• di terza parte – rilasciate da un organismo indipendente che attesta la rispondenza ai requisiti fissati da normative precise. Nel caso di project manager si tratta di certificazione rilasciata da un organismo accreditato ACCREDIA (ente unico nazionale di accreditamento) a seguito del superamento di un esame che attesta il possesso dei requisiti di conoscenza, abilità e competenza definiti dalla norma UNI 11648 nei singoli ambiti ( o scopi) di certificazione;
e non “attraverso la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management” a meno che sia certificata da seconda parte.
La pubblica amministrazione proprio per la formazione e certificazione di seconda parte dei RUP, propri dipendenti, può invece utilmente avvalersi delle previsioni dell’ art 31 comma 9 secondo capoverso in cui “ la stazione appaltante allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell’ambito della formazione obbligatoria, organizzare una attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell’incarico di RUP (…)”
Interessante, infine , per la pubblica amministrazione sfruttare le opportunità del primo capoverso del comma 9 dell’art.31 in cui, per le medesime finalità, la stazione appaltante può, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsto dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento: si tratta di quello che nella norma internazionale di riferimento viene definito Program Management Office (P.M.O.) e che è una buona modalità per orientare la pubblica amministrazione verso una organizzazione a “progetto” e di raccogliere in modo ordinato le lezioni apprese da un progetto concluso per poterle condividere all’interno ma anche con altre amministrazioni o stazioni appaltanti simili e che si trovano ad affrontare progetti analoghi.
Si può affermare, in conclusione, che la valorizzazione della metodologia di project management nella esecuzione degli appalti di lavori, fornitura e servizi non solo può aiutare a migliorare le performance della Stazione Appaltante (rispetto dei tempi, dei costi e della qualità dell’opera, fornitura e servizi) ma è anche una opportunità per la pubblica amministrazione di crescita professionale del proprio personale e di diffusione organizzata delle lezioni apprese (buone pratiche o errori da non ripetere).
Dott. Giorgio FEDERICI
PROJECT MANAGER
CERTIFICATO N° 130 – AICQ SICEV (ACCREDIA)
AMBITI DI CERTIFICAZIONE: I.C.&T. – INFRASTRUTTURE CIVILI E COSTRUZIONI EDILI – SERVIZI ALLA P.A.